TRIBUNALE DI BRINDISI
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale, Dr. Vito Quarta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al N. [OMISSIS] R.G. promosso
DA Sig.ra T.M., rappresentata e difesa dall’Avv. [OMISSIS] OPPONENTE
CONTRO Sig. C.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Iaia OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo, trattata e passata in decisione, ai sensi dell’art. 281 quinques cpc all’esito delle conclusioni precisate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, depositato telematicamente in data 22.10.2020, la Sig.ra T.M. ha proposto opposizione avverso il Decreto ingiuntivo N. 774/2020, emesso dal Tribunale Civile di Brindisi in data 28.7.2020 — e notificato a mezzo posta in data 11.09.2020 —, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in qualità di titolare di Ditta individuale — con sede in Brindisi (BR) — della somma di € 3.400,00 oltre interessi legali dalla domanda, nonché spese e competenze processuali, in favore del Sig. C.C.
Quali motivi di opposizione ha eccepito, in via pregiudiziale, l’improcedibilità della domanda per mancanza di preventiva attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 e co. 1-bis D.Lgs 28/2010; nel merito, ha impugnato la pretesa creditoria non risultando fondata; in via subordinata ha concluso per la riduzione delle somme ingiunte e per la sospensione del pagamento del canone di locazione per indisponibilità dei locali.
Con comparsa di risposta del 2.2.2021 si è costituito in giudizio il Sig. C.C., a mezzo del suo difensore Avv. Antonio Iaia, impugnando l’opposizione ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della stessa in quanto irrituale e tardiva, chiedendo la conferma dell’esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell’art. 648 c.p.c.
Nel merito, la difesa dell’opposto ha chiesto il rigetto dell’opposizione e la condanna dell’opponente al pagamento di € 4.014,08, con vittoria di spese e competenze professionali.
Le parti hanno depositato memorie istruttorie. Esperito il tentativo di mediazione con esito negativo in data 9.3.2023, la causa è stata istruita e, ritenuta matura per la decisione in ordine alla eccezione di tardività formulata dall’Avv. Antonio Iaia, è stata riservata per la decisione all’udienza del 30.4.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume al riguardo la difesa del creditore opposto, l’Avv. Antonio Iaia, che l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo è stata erroneamente formulata mediante atto di citazione, notificato il 15.10.2020, anziché ricorso, trattandosi di controversia in materia locatizia soggetta al rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c.
Il motivo è fondato. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. N. 927/2022), allorché l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di locazione sia erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso, l’atto produce gli effetti del ricorso solo se venga depositato in cancelleria (iscritto a ruolo) entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.
Nel caso in esame, la causa verte in materia locatizia (mancato pagamento di canoni relativi a immobile uso commerciale sito in Brindisi). A fronte di una notifica del decreto avvenuta l’11.09.2020, il termine di quaranta giorni per proporre opposizione scadeva il 21.10.2020. L’opposizione è stata iscritta a ruolo solo il giorno 22.10.2020, risultando dunque tardiva e inammissibile. Tale rilievo è assorbente rispetto a ogni altro profilo di merito.
In ordine alla domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. formulata dall’Avv. Antonio Iaia per la parte opposta, il Tribunale la ritiene infondata per difetto dell’elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) e mancanza di prova di un danno specifico ulteriore.
Le spese di lite vengono compensate per la metà, atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato originariamente introdotto con il rito ordinario, potendo aver indotto in errore la controparte sulla forma dell’opposizione. La restante parte segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale, Dr. Vito Quarta, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa, così decide:
- DICHIARA l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla Sig.ra T.M. e, per l’effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo N. 774/2020.
- COMPENSA le spese e competenze di lite del presente grado di giudizio nella misura della metà.
- CONDANNA la Sig.ra T.M. al pagamento, in favore del Sig. C.C. (rappresentato dall’Avv. Antonio Iaia), della restante parte delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Brindisi, 19.01.2026
Il Gop Dr. Vito Quarta